STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE ITAIANA DI ACUSTICA
Art. 1 – Denominazione e finalità
1.1 È costituita una Associazione denominata “Associazione Italiana di Acustica”, abbreviabile nell’acronimo A.I.A..
1.2 L’Associazione non ha limiti di durata.
1.3 L’Associazione ha lo scopo di promuovere e favorire in Italia lo studio dell’acustica nel campo scientifico, tecnico, normativo, industriale, sociale, professionale e didattico. L’Associazione intende perseguire tale finalità in vari modi, e in particolare:
- a) favorendo scambi di informazioni scientifiche e tecniche e rapporti di collaborazione tra i Soci;
- b) diffondendo risultati di ricerche e notizie concernenti le varie tematiche dell’acustica;
- c) favorendo e promuovendo relazioni con altre Associazioni ed Enti italiani, esteri e internazionali.
1.4 L’Associazione è apolitica, non ha scopi di lucro, è estranea a qualsiasi finalità commerciale e industriale; non si occupa di questioni relative a rapporti di lavoro individuali o collettivi.
1.5 L’Associazione è regolata dal presente Statuto la cui attuazione operativa, ove occorra, è demandata ad appositi regolamenti.
1.6 Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si farà riferimento al Codice Civile e alle vigenti leggi.
Art. 2 – Membri
2.1 Possono essere Soci dell’A.I.A. solo persone fisiche maggiorenni.
2.2 I Soci sono distinti in:
- a) Associati
- b) Effettivi
- c) Onorari
2.3 Nei Soci Associati rientrano gli interessati alle tematiche dell’acustica o di discipline a questa connesse.
2.4 I Soci Effettivi sono coloro che hanno svolto o svolgono attività in acustica.
2.5 Sono Soci Onorari persone eminenti per la loro attività nell’acustica. Sono nominati dall’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.
2.6 Tutti i Soci sono tenuti:
- a) all’osservanza del presente Statuto, del relativo Regolamento di attuazione, di altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- b) al pagamento della quota associativa e delle altre quote richieste per la partecipazione alle iniziative, secondo le modalità e i termini fissati dal Consiglio Direttivo.
La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio.
2.7 La richiesta di ammissione all’Associazione può essere inviata dall’interessato via fax, email o attraverso il sito AIA e viene vagliata da apposita Commissione. La presentazione della domanda comporta di per sé l’accettazione dello Statuto e del Regolamento dell’A.I.A.
2.8 Per i Soci Effettivi la domanda deve essere corredata da curriculum attestante l’attività svolta in acustica. L’ammissione dei Soci Effettivi è deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito il parere di apposita Commissione.
2.9 La qualità di Socio, non trasmissibile, può essere perduta per dimissioni (da comunicare per iscritto al Presidente e con effetto allo scadere dell’anno in corso), per morosità o per esclusione con delibera motivata del Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea dei Soci.
In caso di morosità, trascorsi 30 giorni dalla data dell’ultimo sollecito senza che sia pervenuto il pagamento, il rapporto associativo nei confronti del Socio moroso si considera risolto.
2.10 Tutti i Soci hanno diritto di voto, possono ricoprire qualunque carica associativa e possono usufruire e contribuire alle attività dell’Associazione.
Art. 3 – Sede
3.1 La sede legale si trova presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Acustica e Sensoristica “O.M. Corbino“, nel comune di Roma, in via Fosso del Cavaliere 100.
Essa può essere modificata dall’Assemblea dei Soci, con le maggioranze previste dallo statuto per le modifiche statutarie.
Art. 4 – Organi dell’Associazione
4.1 Organo esecutivo dell’A.I.A. è la Presidenza.
Organi deliberanti sono il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci.
Organo di controllo amministrativo è il Collegio dei Revisori.
4.2 L’Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci ed è l’Organo che fissa le linee generali dell’attività dell’Associazione e controlla la esecuzione dei programmi. In particolare, essa esamina ed approva l’azione svolta dal Consiglio Direttivo e il programma dell’attività da svolgere; esamina ed approva la relazione dei Revisori; delibera in merito ad ogni proposta presentata dal Consiglio Direttivo e dai Soci; provvede alla nomina delle cariche sociali in conformità col presente Statuto (artt. 2.9, 4.4, 4.11).
4.3 L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, con le modalità indicate nel Regolamento.
Un Socio può farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega nominativa scritta; un Socio non può rappresentare per delega più di due assenti.
L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente, o da chi ne fa le veci, coadiuvato dal Segretario.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Le votazioni per le nomine delle cariche sociali avvengono per referendum a maggioranza di voti, espressi mediante le modalità indicate nel Regolamento.
4.4 Il Consiglio Direttivo è composto da 12 membri eletti dall’Assemblea dei Soci, dal Vicepresidente, dal Segretario e dal Tesoriere.
4.5 Il Consiglio Direttivo ha durata triennale e tutti i suoi membri sono rieleggibili.
In caso di rinuncia all’atto della nomina, decesso o dimissioni dei Consiglieri prima della scadenza del mandato subentrano per surroga i primi della graduatoria dei non eletti. I sostituti rimangono in carica fino al termine del mandato originario.
4.6 Il Consiglio Direttivo:
– approva il Regolamento dell’Associazione;
– stabilisce le iniziative e le attività dell’Associazione;
– predispone i bilanci annuali da sottoporre all’Assemblea dei Soci e all’approvazione dei Revisori;
– sottopone all’Assemblea dei Soci le nomine a Socio Onorario (art. 2.5) e quelle dei Revisori (art. 4.13);
– elegge il Presidente e nomina il Segretario e il Tesoriere (art. 4.11);
– nomina i Soci Effettivi proposti da apposita Commissione (art. 2.8);
– delibera l’esclusione del Socio per mancato adempimento degli obblighi associativi (art. 2.9);
4.7 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta motivata di almeno 1/3 dei suoi componenti o dei Revisori. Le modalità di convocazione sono indicate nel Regolamento.
4.8 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in sua assenza è presieduto dal Vice Presidente o, in caso di assenza anche di quest’ultimo, da un consigliere eletto per la seduta a maggioranza dei voti.
4.9 L’ufficio di Presidenza dell’A.I.A. è formato dal Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
4.10 Il Presidente ha il compito di curare la condotta dell’Associazione. In particolare prende tutte le iniziative atte al raggiungimento degli scopi di cui all’art. 1.3, esercita il controllo delle pubblicazioni, convoca il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’A.I.A. con facoltà di delega della stessa al Vicepresidente, al Segretario, al Tesoriere.
4.11 Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo tra i membri del Consiglio stesso mediante voto segreto.
Il Segretario e il Tesoriere sono nominati dal Consiglio Direttivo, su designazione del Presidente. Qualora Segretario e/o Tesoriere siano anche membri eletti nel Consiglio Direttivo, quest’ultimo è reintegrato dai primi della graduatoria dei non eletti.
La carica di Vicepresidente compete di diritto al Presidente uscente, con compiti di rappresentanza in caso di impedimenti del Presidente.
4.12 Il Presidente dura in carica tre anni e non è rieleggibile alla stessa carica per il triennio successivo, assumendo per detto triennio la carica di Vicepresidente (art. 4.11). Il Segretario e il Tesoriere scadono con il Presidente in carica e sono rieleggibili.
4.13 I Revisori, in numero di 5, di cui 3 effettivi e 2 supplenti, sono nominati dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo e durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.
4.14 I Revisori devono:
- a) controllare che l’Associazione persegua le finalità statutarie;
- b) controllare l’andamento amministrativo e finanziario dell’Associazione;
- c) vigilare sulla tenuta della contabilità sociale, sulla rispondenza dei libri e delle scritture contabili;
- d) esaminare ed approvare il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, sia in sede preventiva che consuntiva.
Della loro opera e delle constatazioni fatte devono dare relazione all’Assemblea dei Soci. I Revisori hanno facoltà di richiedere la convocazione del Consiglio ogni qualvolta lo ritengano necessario. I Revisori non fanno parte del Consiglio Direttivo ma hanno facoltà di partecipare alle sedute. Per gravi ragioni di ordine economico e finanziario i Revisori possono, se all’unanimità, convocare l’Assemblea dei Soci o indire referendum, anche senza l’intervento del Presidente. L’Assemblea, così convocata, può a maggioranza dei voti deliberare la revoca immediata del Consiglio Direttivo e della Presidenza e indire nuove elezioni.
Art. 5 – Norme generali
5.1 Tutte le cariche dell’A.I.A. sono gratuite.
5.2 In caso di decesso o di dimissioni accettate del Presidente, il Consiglio Direttivo, presieduto dal Vicepresidente, procede entro due mesi alla nomina del nuovo Presidente con le stesse modalità di cui all’art. 4.11.
Nelle more per la nomina del nuovo Presidente, le funzioni a lui spettanti sono esercitate dal Vicepresidente. In caso di decesso o di dimissioni del Vicepresidente la carica viene assunta dal Consigliere più anziano senza integrazione del Consiglio.
5.3 Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative pagate dai Soci, da sussidi, lasciti, donazioni o altri cespiti di cui l’Associazione possa disporre.
5.4 L’ammontare delle quote annuali di associazione viene stabilito dal Consiglio Direttivo. Le quote associative versate dai Soci non sono trasferibili.
5.5 L’anno finanziario dell’Associazione coincide con l’anno solare.
5.6 Eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve di cui all’art. 5.3 non possono essere distribuiti agli associati, neppure in modo indiretto.
5.7 Le eventuali modifiche dello Statuto sono proposte a maggioranza dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea dei Soci, e devono essere approvate per referendum, con almeno 2/3 di voti favorevoli rispetto al numero dei votanti.
5.8 Lo scioglimento dell’Associazione, qualora non sia determinata da causa di forza maggiore, deve essere deliberato dall’Assemblea con le maggioranze previste dall’art. 21 ultimo comma codice civile.
In caso di scioglimento dell’A.I.A. il Consiglio Direttivo, in accordo con i Revisori, nomina uno o più liquidatori dell’Associazione, mettendo a loro disposizione le attività dell’Associazione stessa.
L’assemblea che dispone la liquidazione decide con le medesime maggioranze di cui all’art. 21 u.c.c.c. in merito alla devoluzione del patrimonio dell’associazione che residua dalla liquidazione.