Mediante ordinanza dirigenziale, un comune della riviera marchigiana autorizza un pubblico esercizio a derogare ai limiti acustici previsti dalla normativa nazionale, per il periodo dal 1 Marzo al 31 Ottobre di ogni anno solare.
I proprietari di un immobile sito nelle immediate vicinanze, esposti al rumore dovuto soprattutto a diffusione sonora da impianto elettroacustico, ricorrono al TAR per impugnare il suddetto provvedimento comunale, lamentando cinque motivi di illegittimità. Tra questi, spicca il rilievo dei ricorrenti secondo il quale l’Ordinanza dirigenziale in questione prevede deroghe non limitate temporalmente, dal momento che è interessato un periodo di diversi mesi, ogni anno.
Il Giudice Amministrativo accoglie la tesi, ricordando che l’articolo 6, comma 1, lettera h), della Legge 447/95 consente deroghe ai valori limite (…) solo per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, e non in relazione ad attività di intrattenimento che si svolgono per tutto l’anno [o per un intervallo di tempo prolungato e ininterrotto].
La disciplina della Legge 447/95, afferendo alla materia della tutela della salute, va qualificata come normativa di principio inderogabile dalle Regioni (e dagli Enti Locali); è ovviamente fatta salva la facoltà del Comune di concedere deroghe in relazione a specifici eventi.
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