In attesa dell’emanazione da parte del Governo del decreto legislativo che trasformi il reato di disturbo alla quiete pubblica (art. 659 c.p.) in illecito amministrativo, così come previsto dalla Legge 67/2014, la III Sezione della Corte di Cassazione Penale ha emesso la sentenza n. 34920 del 18/08/2015, nella quale viene fornita un’interpretazione chiara sulla fattispecie del reato in questione.
Affrontando un caso particolare di rumorosità prodotta dalla musica di un locale pubblico nel periodo notturno, la sentenza ha stabilito il principio generale secondo cui “in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l’esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso, integra: A) l’illecito amministrativo di cui all’art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, qualora si verifichi il superamento dei limiti, massimi o differenziali, di emissione del rumore fissati dalle leggi e dai provvedimenti amministrativi; B) il reato di cui al comma primo dell’art. 659, cod. peni, qualora i rumori idonei a turbare la quiete pubblica provengano da condotte che eccedano le normali attività di esercizio, ossia non siano strettamente connessi o necessari all’esercizio dell’attività autorizzata; C) il reato di cui al comma secondo dell’art. 659 cod. pen., qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorità che regolano l’esercizio del mestiere o della attività, diverse da quella relativa ai valori limite di emissione sonora stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla legge n. 447 del 1995“.
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