Con la sentenza n. 10759/2014 il TAR del Lazio aveva accolto il ricorso della SEA – Società Esercizi Aeroportuali s.p.a., annullando il DPR 496/97 “Regolamento recante norme per la riduzione dell’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili“.
A fondamento del ricorso di primo grado SEA aveva dedotto, avverso le previsioni regolamentari contenute nel citato DPR, una pluralità di censure che così possono sintetizzarsi:
a) violazione dell’art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 , dell’art. 97 Cost. e difetto di istruttoria in ragione dell’omessa acquisizione preventiva del prescritto contributo tecnico scientifico dei gestori aeroportuali;
b) violazione dell’art. 3, comma 1, lett. m) e dell’art. 11 della legge quadro in relazione a tutte le previsioni regolamentari che hanno posto a carico dei gestori aeroportuali adempimenti connessi alla gestione di fonti di rumore estranee alle attività di competenza (in particolare, a quelle connesse all’atterraggio e al decollo degli aeromobili);
c) violazione dell’art. 10, comma 5, della legge quadro, nella parte in cui (art. 3 del regolamento) viene prevista la presentazione, da parte dei gestori, di appositi piani di abbattimento e contenimento del rumore;
d) violazione degli art. 5, 6 e 14 della legge quadro, in relazione alla devoluzione agli enti aeroportuali (art. 2 del regolamento) dei compiti di gestione e manutenzione del sistema di monitoraggio dei sistemi di contenimento dei rumori;
e) eccesso di potere per disparità di trattamento, nella parte in cui il regolamento riversa sui gestori oneri e responsabilità conseguenti a fenomeni di inquinamento acustico prodotti anche dai vettori.
Avverso tale pronuncia il Ministero dell’Ambiente, il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno proposto ricorso al Consiglio di Stato, il quale si è espresso con la sentenza n. 907/2016 del 07/03/2016 respingendo integralmente il ricorso di primo grado.
Con la sentenza del CdS le disposizioni contenute nel DPR 496/97 sono state ritenute legittime e pertanto pienamente vigenti e applicabili.
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