Il rumore residuo deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici. Questo stabilisce il DM 16 marzo 1998, allegato A, punto 12.
Nel caso il rumore sia generato da un apparato e/o da un macchinario facilmente controllabile, misurare con “identiche modalità” rumore ambientale e residuo appare impresa fattibile.
Laddove, invece, la sorgente specifica fonte del lamentato disturbo sia rappresentata dall’attività di un pubblico esercizio la questione si complica senz’altro e sono possibili “interpretazioni” diverse di una disposizione normativa, peraltro, intrinsecamente controversa.
Prova evidente di quanto sin qui esposto è il fatto che due recenti Sentenze del TAR Lombardia si esprimono in modo praticamente contrapposto sulla (medesima) questione qui trattata: in un caso (Sezione Quarta – N. 01460/2012 REG.RIC.) è affermato che la misura del rumore residuo si sarebbe dovuta effettuare lo stesso giorno in cui si è rilevato il rumore ambientale, subito prima dell’apertura del locale notturno, ovvero subito dopo la chiusura; nell’altro caso (Sezione Terza – N. 01531/2014 REG.RIC.) la misura del residuo nel giorno di chiusura del locale è ritenuta corretta (legittima).
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