Nella seduta del 24 novembre, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi in materia di inquinamento acustico in attuazione della delega di cui all’articolo 19 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (legge europea 2013-bis) (LINK NOTIZIA).
Dopo essere stato esaminato e licenziato dalla Conferenza Unificata (Conferenza Stato-Regioni e Conferenza Stato-Città ed autonomie locali) in data 22 dicembre, lo schema di decreto che prevede l’armonizzazione della normativa nazionale con quella comunitaria è stato oggetto di parere favorevole, il 17 gennaio, da parte della VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati con una serie di osservazioni (LINK PARERE).
Si riportano gli elementi di maggior rilievo contenuti nel parere formulato:
“…
d) valuti il Governo l’opportunità, all’articolo 13, comma 1, lettera f), di prevedere che, per quanto riguarda il gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, l’obbligo di accantonamento ivi previsto (n.d.r. riferito a quanto indicato dall’art. 10 c. 5 L. 447/95) non sussiste nei casi in cui il finanziamento degli interventi del piano di contenimento ed abbattimento del rumore risulti a carico dei fondi disciplinati da contratti di programma ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112;
e) all’articolo 9, comma 1, lettera a) numero 3), andrebbe pertanto valutato di prevedere una specifica deroga per evitare che gli spettacoli di musica dal vivo possano essere coinvolti nel processo di riformulazione o di prevedere una specifica disciplina di attuazione applicabile al settore dello spettacolo dal vivo;
f) andrebbe inoltre valutato di prevedere una specifica deroga per il settore industriale, con particolare riferimento agli impianti preesistenti all’entrata in vigore della legge n. 447 del 1995, o, in alternativa, di prevedere una disciplina specifica di attuazione applicabile a tale settore;
g) valuti il Governo l’opportunità di tenere conto, in sede di adozione del decreto attuativo in materia di impianti eolici di cui all’articolo 14, delle peculiarità degli impianti esistenti, al fine di evitare effetti potenzialmente penalizzanti derivanti dall’introduzione di una nuova disciplina, diversa da quella esistente al momento della loro entrata in esercizio“.
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ACUSTICA (AIA)