Il 25 luglio 2014 il Senato ha approvato, con alcune importanti modificazioni, la conversione in legge del cosiddetto “DL 91/2014 competitività”, cioè il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.
L’iter prevede ora la trasmissione del testo alla Camera dei Deputati, che è stato assegnato alle commissioni riunite 8ª (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e 10ª (Attività produttive, commercio e turismo) in sede referente il 29 luglio 2014.
Tra le modificazioni di maggiore interesse per il settore dell’acustica in edilizia vi è l’introduzione di un articolo, composto da tre commi, che tratta specificamente dei requisiti acustici passivi degli edifici.
Al comma 1 si dispone che per gli edifici in cui sia rilevato in via giudiziaria il mancato rispetto dei valori limite dettati dalla normativa, è fatto obbligo di effettuare il risanamento attraverso appropriati interventi tecnici di adeguamento, al fine di rendere la destinazione degli edifici idonea alloro uso.
Al comma 2 viene specificato che “L’obbligo ad adempiere alla suddetta azione di risanamento è posto a carico prioritariamente del costruttore o venditore che provvede direttamente, e a suo carico, alle opere idonee alla soluzione delle carenze acustiche rilevate. In via sostitutiva tale obbligo è trasferito all’acquirente al quale è garantita la totale copertura finanziaria da parte del costruttore o venditore a seguito di accordo tra le parti e di presentazione di idonea documentazione giustificativa che evidenzi sia il raggiungimento degli obiettivi di risana mento sia le risorse finanziare associate”.
Infine, al comma 3, viene stabilito che ai fini dell’accertamento strumentale del rispetto dei valori limite di legge, è ammessa una tolleranza di 3 dB dei valori limite contenuti nel DPCM 5/12/1997, almeno fino all’adozione delle indicazioni progettuali previste all’articolo 3, comma 1, lettera f) della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Inoltre l’accertamento giudiziale del mancato rispetto dei valori limite dei requisiti acustici passivi degli edifici, dovrà contemplare una stima del costo massimo ammissibile relativo agli interventi di risana mento acustico da eseguire.
Queste disposizioni, qualora approvate dall’altro ramo del Parlamento, pur non incidendo di fatto sulla validità del DPCM 5/12/1997 in sede amministrativa, potrebbero modificare sostanzialmente lo scenario attuale nel campo del contenzioso tra privati nel caso in cui non vengano soddisfatti in opera i requisiti acustici previsti dalla legislazione vigente.
Restano aperte, almeno ad una prima lettura del testo, numerose questioni, come quella della “tolleranza” di 3 dB sulle prestazioni rilevate in opera, alquanto elevata ed indipendente dalla specifica tipologia di prestazione acustica in esame, o quella della mancanza di riferimenti all’incertezza di misura, particolarmente importante alla luce del carattere sanzionatorio di questo disposto di legge.
E’ possibile scaricare direttamente il testo approvato o seguire l’iter dei lavori parlamentari presso il Senato (Atto Senato n.1541) e la Camera dei Deputati (Atto Camera n. 2568).
Sul forum dell’Associazione Italiana di Acustica sarà possibile raccogliere a tal proposito domande e commenti e partecipare alla discussione sulle possibili future implicazioni di queste novità legislative.
- 11 Gennaio 2017
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