Si sta diffondendo sul web e su alcuni giornali una notizia relativa alla modifica della normativa riguardante i limiti per la valutazione della normale tollerabilità delle immissioni di rumore.
Si legge che “La legge di Bilancio 2019 ribalta le consuetudini sulla «tollerabilità» del rumore” e che “il riferimento non sarà più solo l’articolo 844 del Codice civile ma la legge 447/95”.
Articoli e post riportano esempi poco chiari, privi di corrispondenza con le tecniche di accertamento del disturbo da rumore, con le regole, le leggi e le norme che trattano della materia: confondono i limiti assoluti con quelli differenziali, i livelli con le unità di misura e riempiono pagine con vere e proprie castronerie come “Il Leq quantifica le emissioni dalla sorgente e non il rumore ambientale percepito, misurato invece dai decibel (che restano il criterio, per esempio, per il rumore del vicinato)”.
E, poiché anche alcuni tecnici del settore iniziano ad affermare che “I limiti del DPCM risulteranno molto meno severi per il vociare dei locali pubblici e della musica” e che “il decreto limiterà la discrezionalità dei Giudici”, è necessario fare chiarezza sul punto e, più in generale, sulla questione dell’accertamento delle immissioni di rumore disturbanti.
 
In effetti, nella Legge di Bilancio (Legge n. 45 del 30 dicembre 2018), approvata in extremis dal Parlamento e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2018, si trova un piccolo comma che parla di acustica e, nello specifico, delle immissioni di rumore e della loro tollerabilità.
E’ il comma 746 dell’Articolo 1 che modifica l’articolo 6-ter della Legge n.13 del 27 febbraio 2009, riguardante appunto la normale tollerabilità delle immissioni acustiche e la necessità di fare salve le disposizioni di legge che disciplinano specifiche sorgenti e le priorità d’uso. La modifica consiste nell’aggiunta di un comma 1-bis che recita: ”Ai fini dell’attuazione del comma 1, si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e alle relative norme di attuazione”.
 
Al di là dalla apparente complessità di commi e riferimenti, la sostanza è che non cambia praticamente niente. Possiamo confermare alle imprese che gli obblighi di legge relativi all’impatto acustico di attività produttive, commerciali e ricreative permangono, con le stesse procedure e gli stessi limiti. Allo stesso tempo possiamo rassicurare i cittadini che vivono in prossimità di sorgenti di rumore: per l’accertamento del disturbo e della sua tollerabilità non cambia niente.
Con il nuovo comma della Legge di Bilancio, si esplicita il riferimento alla Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) e ai suoi decreti attuativi. Questa legge e i suoi decreti già costituiscono da molti anni l’insieme delle disposizioni (di legge e di regolamento) che deve essere considerato e “fatto salvo” nell’accertare la normale tollerabilità. Il fatto che venga esplicitato dal nuovo comma introdotto dalla Legge di Bilancio e che in esso si menzionino i “criteri di accettabilità del livello di rumore” non modifica gli scenari di competenza e di accertamento: lascia comunque alle amministrazioni che rilasciano permessi e autorizzazioni, e che provvedono al controllo e alle eventuali sanzioni,  il suddetto sistema di leggi decreti e relativi limiti e, nel contempo, lascia ai giudici che operano in sede civile la libertà di decidere in merito alla tollerabilità delle immissioni di rumore utilizzando criteri e parametri che non sono riferibili solo ai livelli equivalenti misurati e ai rispettivi limiti.
In sede di contenzioso fra sorgenti e ricettori, ovvero fra soggetti disturbanti (pubblici o privati) e cittadini disturbati, sempre ovviamente “fatte salve” le disposizioni di legge, si possono e si devono infatti considerare tutti quei parametri che servono al giudice per capire e decidere se un determinato rumore, al pari di altre immissioni moleste (fumi, odori, polveri), anch’esse normate dall’articolo 844 del codice civile, possiede caratteristiche di ampiezza, frequenza, continuità, impulsività tali da rappresentare una fonte di disturbo per chi lo ascolta. Queste caratteristiche devono essere considerate, insieme alle condizioni dei luoghi e alle condizioni di vita e di salute del disturbato per poter valutare correttamente il livello di disturbo e la sua tollerabilità.
In altre parole, spetta sempre e comunque al giudice, coadiuvato dagli esperti di acustica e di disturbo o danno da rumore (ingegneri e architetti, medici, esperti di danno morale o immobiliare), che lo assistono nella fase dell’accertamento, decidere in merito alla tollerabilità, facendo salve le disposizioni di legge e utilizzando i parametri che, di volta in volta, sono più adatti per rappresentare il fenomeno acustico disturbante.
In conclusione, dobbiamo notare come questa modifica, non sostanziale e nei fatti ininfluente, inserita nella ponderosa Legge di Bilancio, forse per di dare una risposta illusoria a qualche istanza “liberalizzatrice” proveniente dal territorio o da qualche categoria di attività “rumorose” possa avere, se non correttamente spiegata, effetti negativi sulla conduzione degli accertamenti del disturbo, se quanto sopra detto non viene reso chiaro a imprese e cittadini che si trovano ad affrontare questioni legate alle immissioni di rumore.
Le affermazioni “a vanvera” relative a fantomatici nuovi limiti sono state purtroppo riprese e pubblicate anche da quotidiani importanti e da molte testate online. Basta una semplice ricerca sul web per trovare titoli che annunciano “Riduzione dei limiti per discoteche e pub”, “Bar, industrie e professioni: meno limiti al rumore” “Locali e pub, meno limiti al rumore: la manovra cambia i parametri”, fino a titoli clamorosi quanto imprecisi come “Movida, meno limiti ai rumori: ora temono i residenti – Regole più accomodanti per la musica nei locali, si tornerà a fare riferimento a una legge del ‘95”.
Titoli e concetti che, per quanto sopra detto, non corrispondono alla realtà dei fatti né alla lettera della Legge e che potrebbero essere riassunti nel riferimento shakespeariano “Molto rumore per nulla” spesso applicabile alle azioni legislative approssimative e alle loro maldestre interpretazioni.
 
Sergio Luzzi
Ingegnere, esperto di acustica
Membro del Consiglio Direttivo dell’AIA
Autore del libro “Manuale di Acustica Forense” (Edizioni ETS, 2018)
Docente a contratto di Acustica Forense – Università di Firenze