Con la Sentenza n. 12274 del 14 marzo 2014, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Pordenone condannava il titolare ed il legale rappresentante di una impresa di costruzioni, in relazione al reato continuato di cui all’art. 659 c.1 del codice penale, per avere cagionato e non impedito la diffusione anche di notte di emissioni rumorose gravemente moleste per le persone residenti nella zona circostante lo stabilimento ed, in specie, non impedendo e consentendo la prosecuzione dell’attività lavorativa senza adozione di modalità che limitassero la produzione di rumori.
La Suprema Corte conferma l’orientamento prevalente secondo cui un’attività rumorosa è soggetta comunque all’applicazione di quanto stabilito dall’art. 659 c.1 c.p. qualora venga accertato che il disturbo non sia arrecato dal normale esercizio dell’attività in oggetto, bensì, dallo svolgimento dell’attività lavorativa con modalità improprie.
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ACUSTICA (AIA)