Con la sentenza n.18195 del 25 agosto 2014, la Corte di Cassazione, sez. III Civile, ha stabilito che la società che gestisce un’autostrada deve risarcire i danni da rumore se questi superano la soglia di tollerabilità, applicandosi di fatto i criteri di cui all’art. 844 c.c. anche ai rapporti tra privati e concessionari della Pubblica Amministrazione (TESTO INTEGRALE).
La Corte di Cassazione ha confermato il giudizio della Corte di Appello, secondo cui la mancanza di una specifica normativa applicabile ad un determinato settore è risolta con il ricorso al procedimento analogico; che proprio perché gli articoli 2 e 32 della Costituzione individuano il diritto alla salute quale diritto fondamentale dell’individuo e l’articolo 844 del codice civile disciplina le immissioni anche rumorose nei rapporti tra privati, esprimendo il principio di riferimento della normale tollerabilità, non vi sono ostacoli all’applicabilità del criterio comparativo differenziale per determinare la soglia dell’intollerabilità anche nei rapporti tra i privati ed i concessionari della pubblica amministrazione, che comunque sono tenuti ad osservare gli standards ambientali; che perciò l’articolo 844 del codice civile, quale norma che disciplina in generale le immissioni, detta un parametro di riferimento che può essere utilmente applicato analogicamente anche ai rapporti con il concessionario della Pubblica Amministrazione.
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- 25 Marzo 2019
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