Nella seduta del 24 novembre, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi in materia di inquinamento acustico in attuazione della delega di cui all’articolo 19 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (legge europea 2013-bis).
Il primo decreto legislativo armonizza la normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, ai sensi dell’articolo 19 comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161 e si pone in particolare l’obiettivo di ridurre le procedure di infrazione comunitaria aperte nei confronti dell’Italia in materia di rumore ambientale, nonché quello di risolvere alcune criticità normative, soprattutto in materia di applicazione dei valori limite e di azioni mirate alle autorizzazioni all’esercizio di sorgenti sonore, quali le infrastrutture dei trasporti e le attività produttive, oltre che la mitigazione dell’inquinamento acustico e la salvaguardia delle popolazioni e degli ecosistemi. Si intende inoltre regolamentare attività particolarmente sensibili al rumore ambientale e fino ad oggi escluse o non propriamente disciplinate dalle normative, quali gli impianti eolici, le aviosuperfici, le elisuperfici, le idrosuperfici, le attività e discipline sportive e le attività di autodromi e piste motoristiche.
Il secondo decreto reca disposizioni per far aderire la normativa italiana con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n.756/2008, a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere I), L) e M) della legge 30 ottobre 2014, n.161. Nello specifico ha l’obiettivo di ricondurre a norma l’insieme delle macchine rumorose operanti all’aperto, importate da Paesi extracomunitari e poste in commercio nella distribuzione di dettaglio per le quali mancava la certificazione e la marcatura CE. Si affida la responsabilità in materia agli importatori presenti sul territorio comunitario, colmando così un vuoto normativo e garantendo maggiore sicurezza all’utenza. Il provvedimento mira anche a raggiungere obiettivi di semplificazione sia nei procedimenti di autorizzazione degli Organismi di certificazione, sia per i rinnovi in concomitanza con gli accreditamenti o il loro rinnovo da parte di ACCREDIA. Viene inoltre rafforzata la disciplina sanzionatoria prevista, conferendo ad ISPRA maggiori poteri di accertamento e verifica.
I testi licenziati dovranno essere sottosposti al parere della Conferenza Unificata (Conferenza Stato-Regioni e Conferenza Stato-Città ed autonomie locali), per poi essere approvati in via definitiva dal Consiglio dei Ministri e successivamente emanati dal Presidente della Repubblica.
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