Con la Sentenza n. 201400035 del 09/01/2014, il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittimo un intervento di mitigazione del rumore previsto da RFI a protezione di un ricettore interessato dall’impatto acustico della nuova linea ferroviaria ad alta capacità Torino – Milano.
La Sentenza in questione conferma sostanzialmente quanto già stabilito dal TAR del Piemonte (Sezione I n. 00716/2012), affermando nelle conclusioni che nei termini in cui è materialmente possibile, la mitigazione materiale va senz’altro applicata “a monte”, vale a dire nella maggior prossimità possibile alla sorgente del rumore, in quanto posizione che massimizza l’effetto schermante. A fronte di tali considerazioni circa i beni sostanziali toccati, non appaiono ragionevoli valutazioni restrittive, che possono apparire surrettiziamente tese a mantenere integra, in loro danno, l’esternalizzazione del costo dell’inquinamento. Il quadro normativo di riferimento imponeva dunque, nel caso di specie, all’Amministrazione di seguire, come bene ritenuto dal Tribunale amministrativo regionale, una linea di priorità volta a privilegiare, sulla base delle tecnologie disponibili, la soluzione meno gravosa per la proprietà e la vita limitrofa.
Quanto fissato dal Consiglio di Stato apre nuovi scenari per la definizione dei criteri di mitigazione dell’impatto acustico di nuove infrastrutture di trasporto.
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ACUSTICA (AIA)