La questione trattata dal Consiglio di Stato nell’ambito di un ricorso deciso con una recente sentenza (n . 01278/2015 del 12/03/2015) verte sulla validità del Piano di Zonizzazione Acustica Aeroportuale in assenza della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) prevista dall’articolo 11 del Codice dell’Ambiente (D.Lgs 152/2006).
Occorre premettere che, ai sensi del citato Codice, la VAS è necessaria per tutti gli “atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati (…) che 1) sono elaborati e/o adottati da un’autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un’autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e che 2) sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative”.
Nel merito, l’appellante Società di Gestione Aeroportuale sosteneva che il suddetto Piano di Zonizzazione è un atto di natura meramente tecnica, vincolato alla rigida applicazione dei criteri di rilevazione e calcolo previsti dal DM 31/10/97 a tutela dell’ambiente; si tratterebbe, insomma, di una semplice e pressoché automatica trasposizione grafica delle curve di isolivello, priva di qualsiasi spessore strategico, e quindi palesemente non assoggettabile a VAS.
La tesi dei Giudici del Consiglio di Stato ha invece confermato nella sostanza le deduzioni del Tribunale Amministrativo, evidenziando che la Commissione Aeroportuale preposta all’elaborazione del contestato Piano, che ha efficacia precettiva e prevalente sulla strumentazione urbanistica comunale, è invero tenuta a considerare problematiche di carattere tecnico di notevole rilevanza ambientale, di non univoca soluzione, e dipendenti, tra l’altro, da scelte prettamente strategiche che involvono il Piano Regolatore Aeroportuale e le procedure antirumore eventualmente adottate o da adottare.
E’ possibile consultare il testo integrale della sentenza accedendo al seguente collegamento.
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ACUSTICA (AIA)